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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: STATUTO ASSOCIAZIONE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Art.1 DENOMINAZIONE
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l’Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione VENTI DEL SUD

Art.2 SEDE
L’Associazione ha sede legale in tRAPANI, Corso Italia, 58.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art.3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è di ispirazione cristiana, aconfessionale ed apartitica.
Scopi dell’Associazione sono:
contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini, degli artigiani e più in generale dei poveri del Sud del mondo;
promuovere un’attività di formazione e informazione che contribuisca alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo;
far crescere, sia a livello locale che internazionale,un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie quali:
- sensibilizzazione su problemi della giustizia, dello sviluppo, dell’ambiente e della pace;
- stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, libri, documenti;
- organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, manifestazioni;
- raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci, che da enti , che da singoli;
- partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace;
- cooperazione con altre associazioni, gruppi ed istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe;
servizi a soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Promuovere il commercio di prodotti alimentari, di artigianato di spezie ed erbe medicinali.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità hanno come principi informatori la democraticità della struttura, la elettività e gratuità delle cariche associative, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e la pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 5 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizione di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego dovrà essere motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura di socio temporaneo.
Ci sono tre categorie di soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci effettivi - ordinari: coloro che anno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto, e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione ed la pagamento della quota sociale. La qualifica di socio effettivo può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo.
Soci simpatizzanti: sono coloro che hanno versato una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tali soci hanno solo il diritto ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione ed a partecipare alle attività organizzate dalla stessa. Non hanno diritto di voto.
Il numero dei soci effettivi e simpatizzanti è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dall’iscrizione nel libro soci; l’ammontare della quota annuale è stabilita dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività prestata dai propri soci (a titolo gratuito) e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo a titolo oneroso, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci aderenti all’Associazione (esclusi i simpatizzanti), purchè maggiorenni, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto all’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fine di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.8 RECESSO / ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza ai doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:
l’assemblea dei soci;
il comitato direttivo;
il presidente;

Art.10 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi che siano maggiorenni - regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
avviso affisso nei locali della Sede, almeno venti giorni prima.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
L’assemblea deve essere convocata anche nei seguenti casi:
quando il direttivo lo ritenga necessario;
quando lo richieda almeno un decimo dei soci.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione sarà sempre valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto al voto.

Art.11 ASSEMBLEA ORDINARIA
I compiti di tale assemblea sono:
eleggere il Presidente;
eleggere il Comitato Direttivo;
eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
approvare annualmente l’importo della quota sociale di adesione deliberato dal Consiglio Direttivo;
ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Direttivo;
approvare il programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore .
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria, sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato.Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Ogni socio, ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Compiti di tale assemblea sono:
approvare eventuali modifiche dello statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
sciogliere l’associazione e devolverne il patrimonio con il voto favorevole di ? dei soci.

Art. 13 IL COMITATO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un comitato direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri (eletto per tre anni).
La convocazione del comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del comitato direttivo stesso.
Le delibere debbono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
I compiti del comitato sono:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
redigere e presentare all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione;
redigere e presentare all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
ammettere nuovi soci;
escludere i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto;
decidere in merito ad ogni controversia insorta tra i soci.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato Direttivo stesso)

Art.14 IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’assemblea ordinaria (eletto per tre anni) ed ha le seguenti prerogative:
rappresenta legalmente l’Associazione e ne è il suo portavoce ufficiale;
presiede il Comitato Direttivo;
presiede l’Assemblea;
convoca il Comitato Direttivo e l’assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15 IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea.
Il suo compito è quello di controllare tutti gli atti amministrativi e finanziari dell’Associazione.
La sua durata è di un triennio.

Art. 16 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall’Assemblea;
dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. (cfr. art.4 comma f della L.383/2000)
da iniziative promozionali.
I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

Art. 17 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo vengono approvati dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Assemblea d’approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo vengono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria in presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno, e con la Legge Italiana.

Art. 19 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ? degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art.20 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Trapani, 19 Novembre 2001

Associazione Venti del Sud - C.so V. Emanuele, 57 Trapani - Tel. 392.6247487 - 329.4939887 - info@ventidelsud.org