Art.1 DENOMINAZIONE
E costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 lAssociazione di promozione sociale avente la seguente denominazione VENTI DEL SUD
Art.2 SEDE
LAssociazione ha sede legale in tRAPANI, Corso Italia, 58.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art.3 SCOPI DELLASSOCIAZIONE
LAssociazione è di ispirazione cristiana, aconfessionale ed apartitica.
Scopi dellAssociazione sono:
contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini, degli artigiani e più in generale dei poveri del Sud del mondo;
promuovere unattività di formazione e informazione che contribuisca alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo;
far crescere, sia a livello locale che internazionale,un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.
Per il raggiungimento dei propri scopi lAssociazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie quali:
- sensibilizzazione su problemi della giustizia, dello sviluppo, dellambiente e della pace;
- stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, libri, documenti;
- organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, manifestazioni;
- raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci, che da enti , che da singoli;
- partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace;
- cooperazione con altre associazioni, gruppi ed istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe;
servizi a soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Promuovere il commercio di prodotti alimentari, di artigianato di spezie ed erbe medicinali.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
LAssociazione non ha scopo di lucro ed ha lobbligo di reinvestire leventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Le attività dellAssociazione e le sue finalità hanno come principi informatori la democraticità della struttura, la elettività e gratuità delle cariche associative, luguaglianza dei diritti di tutti gli associati e la pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 DURATA
La durata dellassociazione è illimitata.
Art. 5 I SOCI
Sono ammessi a far parte dellAssociazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dellAssociazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Lorgano competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
Lammissione allAssociazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizione di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dellAssociazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego dovrà essere motivato.
Allatto dellammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dallAssemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura di socio temporaneo.
Ci sono tre categorie di soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dellAssociazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci effettivi - ordinari: coloro che anno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto, e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata alliscrizione ed la pagamento della quota sociale. La qualifica di socio effettivo può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente Statuto e delleventuale regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dellAssociazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo.
Soci simpatizzanti: sono coloro che hanno versato una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tali soci hanno solo il diritto ad usufruire dei servizi offerti dallAssociazione ed a partecipare alle attività organizzate dalla stessa. Non hanno diritto di voto.
Il numero dei soci effettivi e simpatizzanti è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dalliscrizione nel libro soci; lammontare della quota annuale è stabilita dallassemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dellAssociazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. LAssociazione si avvale in modo prevalente dellattività prestata dai propri soci (a titolo gratuito) e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo a titolo oneroso, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 6 DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci aderenti allAssociazione (esclusi i simpatizzanti), purchè maggiorenni, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto alleventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lattività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dellassociazione.
Art. 7 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nellAssociazione in modo personale, volontario e gratuito senza fine di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed allesterno dellassociazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art.8 RECESSO / ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dallAssociazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dellesercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dallAssociazione in caso di inadempienza ai doveri previsti dallart. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale allAssociazione stessa.
Lesclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo allesclusione e ratificata dallassemblea dei soci nella prima riunione utile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere allassociazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dellassociazione.
Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dellassociazione sono:
lassemblea dei soci;
il comitato direttivo;
il presidente;
Art.10 LASSEMBLEA
LAssemblea è organo sovrano dellAssociazione. LAssemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi che siano maggiorenni - regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota. Essa è convocata almeno una volta allanno dal Presidente dellAssociazione o da chi ne fa le veci, mediante:
avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per ladunanza;
avviso affisso nei locali della Sede, almeno venti giorni prima.
Gli avvisi di convocazione devono contenere lordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
Lassemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Lassemblea deve essere convocata anche nei seguenti casi:
quando il direttivo lo ritenga necessario;
quando lo richieda almeno un decimo dei soci.
Lassemblea può essere ordinaria e straordinaria. E straordinaria lassemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare lo scioglimento dellassociazione.
E ordinaria in tutti gli altri casi.
LAssemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione sarà sempre valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
LAssemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto al voto.
Art.11 ASSEMBLEA ORDINARIA
I compiti di tale assemblea sono:
eleggere il Presidente;
eleggere il Comitato Direttivo;
eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
approvare annualmente limporto della quota sociale di adesione deliberato dal Consiglio Direttivo;
ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Direttivo;
approvare il programma annuale dellassociazione.
Le deliberazioni dellassemblea ordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando lassemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore .
Le discussioni e le deliberazioni dellassemblea ordinaria e straordinaria, sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dellAssemblea appositamente nominato.Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dallestensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dellAssociazione.
Ogni socio, ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Compiti di tale assemblea sono:
approvare eventuali modifiche dello statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
sciogliere lassociazione e devolverne il patrimonio con il voto favorevole di ? dei soci.
Art. 13 IL COMITATO DIRETTIVO
LAssociazione è amministrata da un comitato direttivo eletto dallassemblea e composto da tre a dieci membri (eletto per tre anni).
La convocazione del comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del comitato direttivo stesso.
Le delibere debbono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
I compiti del comitato sono:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
redigere e presentare allassemblea il rapporto annuale sullattività dellAssociazione;
redigere e presentare allassemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
ammettere nuovi soci;
escludere i soci salva successiva ratifica dellassemblea ai sensi dellart. 11 del presente Statuto;
decidere in merito ad ogni controversia insorta tra i soci.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nellambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:il Presidente (eletto direttamente dallassemblea generale),il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nellambito del Comitato Direttivo stesso)
Art.14 IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dallassemblea ordinaria (eletto per tre anni) ed ha le seguenti prerogative:
rappresenta legalmente lAssociazione e ne è il suo portavoce ufficiale;
presiede il Comitato Direttivo;
presiede lAssemblea;
convoca il Comitato Direttivo e lassemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 15 IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dallAssemblea.
Il suo compito è quello di controllare tutti gli atti amministrativi e finanziari dellAssociazione.
La sua durata è di un triennio.
Art. 16 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dellAssociazione provengono:
dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dallAssemblea;
dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo lAssociazione.
Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. (cfr. art.4 comma f della L.383/2000)
da iniziative promozionali.
I fondi dellAssociazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti allAssociazione ed arricchire il suo patrimonio.
Art. 17 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dallAssemblea.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo vengono approvati dallAssemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
LAssemblea dapprovazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dellanno successivo alla chiusura dellesercizio sociale.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo vengono depositati presso la sede dellAssociazione almeno 20 giorni prima dellAssemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto è modificabile dallAssemblea straordinaria in presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno, e con la Legge Italiana.
Art. 19 SCIOGLIMENTO DELLASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dellAssociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ? degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
LAssemblea che delibera lo scioglimento dellAssociazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art.20 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Trapani, 19 Novembre 2001